Sanzioni |
In caso di verifica da parte degli organi preposti (es. Carabinieri, Polizia, ecc.), chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di 148,00 €, somma che può raddoppiare secondo le aggravanti ( es. recidiva, constatazione in autostrada, ecc.), e al ritiro della carta di circolazione, che viene di norma inoltrata agli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT). Per rientrare in possesso della carta di circolazione è necessario:
Richiedere alla Motorizzazione Provinciale il rilascio di copia autentica della carta di circolazione per potere effettuare la revisione; Sottoporre il veicolo a revisione ed ottenere l'esito regolare; Esibire l'esito della revisione all'Ufficio Provinciale del DTT ed applicarlo sulla carta di circolazione. A partire dal 1 Gennaio 2002, in caso di ritiro della carta di circolazione, la revisione di questi veicoli potrà essere solamente effettuata presso gli uffici provinciali del DTT. Tuttavia, a causa di notevoli carenze di organico, molti uffici del DTT autorizzano lo svolgimento della revisione presso i centri privati autorizzati, previa acquisizione di copia della carta di circolazione vidimata dall'Ufficio del DDT. Nota bene : Il ritiro della carta di circolazione inibisce la possibilità d'uso del veicolo per finalità diverse dal recarsi al centro di revisione. |
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